Normativa Patente a Punti

La patente a punti è stata introdotta nel Codice della Strada (articolo 126 bis) dal D.L. n.151 del 27 giugno 2003, modificato dalla legge n. 214 del 1º agosto 2003.
Ogni titolare di patente ha in dotazione 20 punti. Se si commettono infrazioni al codice stradale di una certa gravità, oltre ad una sanzione amministrativa e ad un eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione è prevista la decurtazione di un certo numero di punti.

La corrispondenza tra infrazioni e punti decurtati (tolti) è presente nella tabella di cui all’art. 126 bis del codice stradale.
Chi commette infrazioni (salvo il caso di perdita totale dei 20 punti), ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti. Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi.

Per recuperare i punti è sufficiente seguire dei corsi appositi presso un’autoscuola autorizzata. Si sottolinea nuovamente come il meccanismo del punteggio vada ad affiancare e non a sostituire le sanzioni già previste per le varie infrazioni, compresa la sospensione della patente. Chi esaurisce tutti i punti deve rifare gli esami per la patente (revisione).
Chi commette più infrazioni in una volta sola, può perdere al massimo 15 punti, purché un’infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente.

I neopatentati, ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni, per ogni infrazione commessa si vedono togliere il doppio dei punti previsti per l’infrazione commessa. Es: la guida con cellulare prevede la decurtazione di 5 punti; al neopatentato ne saranno decurtati 10.

Ciò accade per i primi 3 anni dalla data di conseguimento della patente. Se per gli stessi 3 anni il neopatentato non commette alcuna infrazione per cui è prevista la decurtazione del punteggio, allora gli viene attribuito 1 punto all’anno fino ad un massimo di 3.
Il sistema della decurtazione dei punti si applica anche alla carta di qualificazione del conducente e al certificato di abilitazione professionale di tipo KB, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui sono obbligatorie tali abilitazioni e nell’esercizio dell’attività professionale. Il punteggio non si cumula nel caso il conducente sia in possesso sia di CQC che di KB.
I corsi di recupero punti svolti dalle autoscuole autorizzate, hanno durata di 20 ore e consentono di recuperare fino a un massimo di 9 punti.

Alcuni esempi di decurtazione punti come da art. 126 bis C.d.S.:

Mancato uso delle cinture di sicurezza – 5 punti
Uso di cuffie sonore o abuso di cellulari durante la guida – 5 punti
• Mancato rispetto del segnale “STOP”, precedenza omessa o del semaforo rosso – 6 punti
Non dare la precedenza ai pedoni sulle strisce – 8 punti
• Guidare in stato di ebbrezza da alcool e droghe -10 punti
• Circolare contromano su curve, dossi ed in ogni caso di scarsa visibilità – 10 punti