Rinnovo Patente
Il rinnovo della patente prevede che l’interessato venga in prima battuta sottoposto a visita, da un medico abilitato (art. 119 Codice della Strada), e in caso di esito positivo, è possibile procedere.
Per il rinnovo di patente auto, lo stesso medico, mediante il collegamento telematico e credenziali riservate, inserisce i dati riscontrati, nel caso spunta la dicitura obbligo di lenti o di protesi acustiche e procede con la stampa del Certificato Provvisorio di Circolazione, valido 60 giorni.
Per il rinnovo della patente nautica, invece, dopo che l’interessato ha superato la visita, si deve spedire o consegnare tale certificazione, insieme alla modulistica prevista, presso la Capitaneria di Porto o Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente nautica in origine. Ovviamente il costo è differente da quello della patente b.
La validità del rinnovo della patente dipende dall’età. Per la patente di guida, la validità è di anni 10 fino ai 50 anni, 5 fino ai 70 e poi 3. Per il rinnovo di patente nautica è 10 anni fino a 60, e poi di 5aa. In casi particolari le validità possono essere ridotte dal medico, se sussistono malattie potenzialmente pericolose ai fini della guida. Ad esempio per i soggetti diabetici, il medico non può effettuare la visita medica se il paziente non porta con sè il certificato del centro diabetologico che riporta sia la compatibilità con la guida, sia gli anni di validità del rinnovo della patente.
Per le patenti superiori (c,d,e) e per le abilitazioni professionali ( kb e cqc), la durata è quinquennale. I limiti di età sono 65 anni per la patente c e 60 per la patente D,E. Superata tale età è possibile rinnovarle annualmente mediante visita presso la commissione medica locale.